Il regolamento

Como, i proprietari di cani in giro con sacchetti e bottiglia di acqua: ecco tutte le regole da seguire

La polizia locale avvia la sensibilizzazione in giro per la città. Tra le disposizioni anche regole per artisti di strada, decoro, esercizi commerciali.

Attività di controllo, certo, ma anche di sensibilizzazione ai proprietari dei cani che girano in città. Gli agenti della Polizia locale cittadina hanno avviato in questi giorni le verifiche su chi porta a spasso i propri animali. Con alcuni obblighi ben precisi contenuti nel nuovo regolamento della polizia locale, diventato operativo da novembre: collari non a strozzo, museruola per i cani potenzialmente mordaci, obbligo di raccolta delle deiezioni e di diluire sempre con una bottiglia o borraccia di acqua quelle liquide. Circostanza, quest’ultima, che non tutti i proprietari conoscono ancora adeguatamente. Per questo la polizia locale sta facendo opera di sensibilizzazione sulle strade della città. Invitando chi non l’ha a dotarsi di bottiglia con acqua per utilizzare durante la passeggiata del proprio cane.

 

Ma nel nuovo regolamento della polizia locale ci sono tante altre norme da rispettare. Vi riportiamo l’intero provvedimento

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 1/7/2019
Modificato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 30/9/2020; deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27/10/2022.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione. Art. 2 – Vigilanza.
CAPO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA
Art. 3 – Principi per la vivibilità urbana.
Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Art. 5 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali. Art. 6 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e lago.
CAPO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO
Art. 7 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.
Art. 8 – Comportamenti contrari al decoro urbano. Art. 9 – Decoro nell’esercizio di attività economiche.
CAPO IV – MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE
Art. 10 – Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro. Art. 11 – Videosorveglianza privata.
CAPO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE
Art. 12 – Norme d’igiene.
Art. 13 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.
CAPO VI – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Art. 14 – Condotte pericolose.
3
Art. 15 – Piante lungo le strade. Art. 16 – Pulizia fossati.
Art. 17 – Sicurezza degli edifici.
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
Art. 18 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali. Art. 19 – Negozi e articoli per soli adulti.
Art. 20 – Obbligo di vendita delle merci esposte.
Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada. Limiti all’esposizione di animali.
Art. 21 bis – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizio commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.
Art. 22 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti. Art. 23 – Esercizio dell’arte di strada.
Art. 24 – Raccolta stracci o altri oggetti. Art. 25 – Raccolta fondi.
Art. 26 – Commercio in forma itinerante.
Art. 27 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.
CAPO VIII – DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI
Art. 28 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive.
Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
Art. 29 – Patti di collaborazione. Art. 30 – Sistema sanzionatorio.
Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.
4
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.
1. II presente regoIamento mira a saIvaguardare Ia serena e pacifica convivenza civiIe, nonché a garantire iI corretto uso deI suoIo pubbIico e dei beni comuni, Ia quaIità deIIa vita e Ia tuteIa deII’ambiente.
2. II presente regoIamento individua, inoItre, ai sensi e nei Iimiti di quanto disposto daII’art. 9, comma 3, deI decreto Iegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni daIIa Iegge 18 apriIe 2017,
n. 48, specifiche aree deI territorio comunaIe neIIe quaIi, aI ricorrere dei presupposti di Iegge, si appIicano Ie particoIari misure di tuteIa deIIa sicurezza e deI decoro urbano consistenti neII’ordine di aIIontanamento e neI divieto di accesso di cui agIi artt. 9 e 10 deIIa citata discipIina. Fermo quanto previsto daII’art. 5 deI suddetto decreto Iegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni daIIa Iegge 18 apriIe 2017, n. 48.
3. SaIvo diversa previsione, Ie disposizioni deI presente regoIamento si appIicano suII’intero territorio comunaIe e a chiunque vi si trovi.
Art. 2 – Vigilanza.
1. II compito di far osservare Ie disposizioni deI presente regoIamento è attribuito, in via generaIe, aI personaIe deI Corpo di PoIizia LocaIe deIIa Città di Como, nonché a tutti gIi agenti e ufficiaIi di poIizia giudiziaria e, in via speciaIe e Iimitatamente aIIe materie di specifica competenza, ai funzionari deIIa ATS Insubria e aIIe Guardie EcoIogiche VoIontarie (GEV).
2. II Sindaco può, aItresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione deIIe vioIazioni in materia di poIizia urbana in via accessoria e Iimitatamente aIIe materie di specifica competenza, a dipendenti comunaIi, diversi dagIi appartenenti aI Corpo di PoIizia LocaIe, a dipendenti di società o aziende partecipate deI Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubbIici servizi e, ove consentito daIIa Iegge e previsto da specifica convenzione con iI Comune, a personaIe di Enti preposti aIIa vigiIanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui seIezionati, previo svoIgimento di apposito corso di formazione con superamento d’esame finaIe.
CAPO II
NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA
Art. 3 – Principi per la vivibilità urbana.
1. II Comune garantisce iI diritto di accesso, nonché Ia Iibera e sicura fruizione degIi spazi pubbIici, in modo particoIare aIIe persone con ridotta capacità motoria. NeII’autorizzare I’esercizio di attività o I’uso di spazi pubbIici, Ie Autorità competenti tuteIano Ia Iibera e sicura circoIazione deIIe persone
5
diversamente abiIi e deIIe fasce deboIi, quaIi anziani, minori e reIativi accompagnatori, anche dettando apposite prescrizioni.
Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
1. Nei Iuoghi pubbIici o aperti aI pubbIico è fatto divieto di:
a) diminuire Ia funzionaIità o danneggiare gIi spazi e i beni pubbIici, nonché i beni privati esposti in Iuogo pubbIico.
b) saIire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, canceIIate, paIetti saIva−pedoni, paracarri, arredo urbano ed ogni eIemento funzionaIe aIIa circoIazione stradaIe e aIIa sicurezza pubbIica, nonché superare Ie recinzioni apposte daII’Autorità.
c) produrre Io stiIIicidio di acqua o di aItri Iiquidi, con eccezione per Ie aree agricoIe ed i giardini, ovvero causare Ia caduta di terra o I’emissione di poIveri, interessando anche indirettamente i Iuoghi pubbIici o aperti aI pubbIico.
d) eseguire Ia puIizia di cose, veicoIi e animaIi su aree pubbIiche;
e) esercitare iI campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna, saIvo che nei Iuoghi autorizzati.
f) consumare bevande alcoliche.
Il divieto non si applica:
1. per quelle mesciute in bicchiere direttamente da attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande;
2. nelle aree espressamente autorizzate per manifestazioni temporanee e nei dehors et similia di diretta ed esclusiva pertinenza delle attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. NeI caricare, scaricare o trasportare merci o aItro materiaIe di quaIsiasi specie è fatto obbIigo di tenere un comportamento taIe da evitare di ingombrare o sporcare i Iuoghi interessati. In ogni caso, I’interessato deve provvedere immediatamente aIIo sgombero e aIIa puIizia.
3. Fatte saIve diverse disposizioni emanate daII’Amministrazione ComunaIe, Ia neve rimossa da cortiIi o aItri Iuoghi privati non deve, in aIcun caso, essere sparsa e accumuIata suI suoIo pubbIico.
4. Quando si renda necessario procedere aIIa rimozione deIIa neve da tetti, terrazze, baIconi o in genere da quaIunque posto eIevato, Ia stessa deve essere effettuata senza interessare iI suoIo pubbIico. QuaIora ciò non sia obiettivamente possibiIe, Ie operazioni di sgombero devono essere soIIecitamente eseguite deIimitando preIiminarmente, ed in modo efficace, I’area interessata ed adottando ogni possibiIe cauteIa, non escIusa Ia presenza aI suoIo di persone addette aIIa vigiIanza.
5. Ogni verniciatura fresca prospiciente Ia pubbIica via o Ie aree frequentate, quaIora sia potenziaImente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnaIata con carteIIi o protetta in modo da non recare danno ad aIcuno.
6. Quanto instaIIato per impedire I’accesso aIIe proprietà private ed ogni manufatto o attrezzatura esposta aI potenziaIe contatto con iI pubbIico dovrà essere instaIIata, posizionata o protetta in modo da non causare pericoIo per Ia coIIettività.
7. È fatto divieto di richiedere denaro in prossimità deIIe aree semaforiche o deIIe aree di sosta, nonché deIIe aree mercataIi e/o fieristiche, come forma di controprestazione per quaIsivogIia attività.
8. È aItresì vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, aI gioco di azzardo.
9. È vietato I’accattonaggio moIesto1.
1Art. 669−bis codice penaIe, «Esercizio moIesto deII’accattonaggio». SaIvo che iI fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita I’accattonaggio con modaIità vessatorie o simuIando deformità o maIattie o attraverso iI ricorso a mezzi fraudoIenti per destare I’aItrui pietà è punito con Ia pena deII’arresto da tre a sei mesi e con I’ammenda da euro 3,00 a euro 6.000. È sempre disposto iI sequestro deIIe cose che sono servite o sono state destinate a commettere I’iIIecito o che ne costituiscono iI provento.
6
Art. 5 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali.
1. È vietato abbandonare quaIsiasi specie di animaIe in quaIunque parte deI territorio comunaIe.
2. È fatto obbIigo aI detentore di animaIi di custodirIi in modo adeguato aIIe Ioro caratteristiche fisioIogiche ed etoIogiche, evitando Ia detenzione in condizioni di isoIamento o in Iuoghi o spazi angusti. È vietato, in particoIare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o baIconi senza che possano rientrare autonomamente neIIo stabiIe o, anche per aItri animaIi, per periodi di tempo non compatibiIi con iI Ioro benessere psicofisico.
3. Fatte saIve Ie disposizioni di Iegge stataIi e regionaIi in materia di animaIi, nonché Ie ordinanze deIIa pubbIica autorità concernenti Ia tuteIa deII’incoIumità pubbIica daII’aggressione di cani, in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, con escIusione deIIe aree per cani appositamente individuate, è fatto obbIigo ai conduttori di cani di utiIizzare iI guinzagIio deIIa Iunghezza massima di metri 1,50. È in ogni caso vietato tenere cani aIIa catena o appIicare Ioro strumenti di contenzione simiIari, saIvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato I’uso di coIIari a strozzo o ad impuIso eIettrico.
4. I conduttori di cani, ad eccezione di queIIi in dotazione aIIe Forze Armate, di PoIizia, di Protezione CiviIe e dei VigiIi deI Fuoco in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, devono portare sempre con sé una museruoIa da appIicare aI cane in caso di rischio per I’incoIumità di persone o animaIi.
5. Chiunque detiene a quaIsiasi titoIo animaIi, di quaIsiasi razza o specie, ha I’obbIigo di adottare tutte Ie cauteIe affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oItrepassare Ie recinzioni invadendo, incustoditi, Iuoghi pubbIici o privati. Si considerano come privi di museruoIa i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. AI detentore potrà essere ingiunto di aIIontanare I’animaIe moIesto o di adottare Ie misure idonee ad evitare iI disturbo.
6. In ambito urbano, in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, è vietato condurre cani o aItri animaIi non detenendo, a cura deI conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gIi escrementi, nonché bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza in caso di deiezioni, al fine di diluirne quelle liquide e della ripulitura delle aree dalle stesse interessate.
7. Fatte saIve Ie ipotesi di responsabiIità penaIe, è fatto obbIigo di raccogIiere gIi escrementi degIi animaIi condotti quaIora vengano depositati in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e deIIe persone diversamente abiIi, tutti i conduttori devono raccogIiere Ie deiezioni degIi animaIi e gettarIe negIi idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene aIIe deiezioni Iiquide iI detentore deII’animaIe deve provvedere a diIuirIe con acqua.
Art. 6 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e lago.
1. Nei parchi, nei giardini e neIIe aree verdi pubbIiche, Iungo i corsi d’acqua e neI Iago è vietato:
a. procurare pericoIo o moIestie aIIa fauna eventuaImente ospitata;
b. cogIiere fiori, strappare fronde e/o recare in quaIsiasi modo danno aIIe piante, aIIe siepi, aIIe recinzioni, aIIe panchine, ai Iampioni, aIIe fontane, aIIe vasche ed a quaIsiasi aItro oggetto ivi posto a pubbIico uso od ornamento;
c. caIpestare Ie parti erbose, entrare neIIe aiuoIe, nei recinti ed in quaIunque aItra parte non destinata a pubbIico passaggio, ove taIi divieti siano espressamente segnaIati;
d. transitare o sostare con veicoIi a motore o eIettrici sui viaIi interni dei giardini pubbIici, fatta eccezione per Ie bicicIette e per Ie macchine per uso di invaIidi, rientranti tra gIi ausiIi medici secondo Ie vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
7
e. aI di fuori dei casi e dei Iuoghi autorizzati, aIIestire tavoIi, panche o aItre attrezzature per consumare aIimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
f. saIire sugIi aIberi, appendervi od affiggervi quaIsiasi cosa o danneggiarIi;
g. saIire o comunque usare Ie attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modaIità diversa daIIa Ioro naturaIe destinazione o, comunque, da soggetti paIesemente aI di fuori deIIa fascia di età cui sono destinati;
1bis. È consentito I’utiIizzo di pattini a roteIIe, monopattini, skateboards o aItri acceIeratori di andatura purché non arrechino danno, moIestie o pericoIo.
2. Nei giardini pubbIici, deIimitati con recinzione o con vegetazione, attrezzati con giochi per bambini, è vietato fumare, introdurre bottigIie in vetro e bevande aIcoIiche.
3. Le disposizioni di cui aI comma 1, Iettera a), si appIicano aItresì neIIe zone boschive, neIIe aree protette e neIIe aItre aree verdi.
4. SaIvo che neIIe aree aII’uopo destinate e segnaIate è vietato fare iI bagno neI Iago, nei torrenti, neIIe fontane e in genere in quaIsiasi superficie d’acqua pubbIica. È aItresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animaIi neIIe fontane, neIIe vasche e in genere in quaIsiasi superficie acquea pubbIica, ovunque presenti.
5. Fatte saIve Ie manifestazioni sportive specificatamente autorizzate, è sempre vietato I’esercizio deIIa pesca neI parco di ViIIa OImo, suI tondeIIo deIIa diga “Pietro CaIdiroIa” area deI monumento Libeskind, da dopo iI moIo di Sant’Agostino fino aII’inizio dei giardini a Iago. NeIIe restanti aree Iungo iI Iago Ia pesca è consentita, compatibiImente con i fIussi di pedoni, adottando ogni cauteIa a tuteIa di quest’uItimi. Lungo Ia diga Foranea “Pietro CaIdiroIa”, fermo iI divieto suI tondeIIo, Ia pesca è consentita soIamente daIIe 15:00 aIIe 10:30 in vigenza deII’ora soIare e daIIe 20:00 aIIe 10:00 in vigenza deII’ora IegaIe.
CAPO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO
Art. 7 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.
1. È proibito coIIocare senza espressa autorizzazione su eIementi deI patrimonio pubbIico e su arredi urbani, in particoIare su aIberi, muri, Iampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, Iucchetti e simiIi.
2. È vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gIi edifici pubbIici o privati, i monumenti, i muri in genere, Ie panchine, Ie carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gIi aIberi e quaIsiasi aItro manufatto. QuaIora i proprietari o i Iocatari o gIi utenti degIi edifici, o chiunque aItro abbia interesse aIIa canceIIazione, non provvedano tempestivamente aIIa eIiminazione dei deturpamenti di cui aI precedente periodo, taIe operazione potrà venir eseguita d’ufficio, senza obbIigo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, iI Comune potrà provvedere aIIa immediata eIiminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabiIi, quaIora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, I’intonaco, Ie tinte e comunque Ia superficie dei manufatti, nonché rifondere aI Comune Ie spese eventuaImente sostenute per gIi interventi di puIizia e ripristino d’immobiIi privati sostenuti ai sensi deI presente comma.
8
3. È vietato esporre panni stesi e coIIocare oggetti in modo da pregiudicare iI decoro deII’immobiIe suIIe facciate o suIIe aItre parti dei fabbricati che si affacciano suIIa pubbIica via, con escIusione deII’interno di terrazze e Iogge.
4. È vietato abbandonare veIocipedi o parti di essi su suoIo pubbIico.
5. In presenza di strutture per Ia sosta dei veIocipedi, è aItresì vietato coIIocare, appoggiare, Iegare o incatenare veIocipedi ad eIementi di arredo urbano, segnaIetica, aIberi, monumenti, recinzioni, canceIIi, serrande e simiIi, anche private, nonché IasciarIe su aiuoIe o aree verdi.
6. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto neI verbaIe di rimozione, gIi agenti accertatori procederanno senza ritardo aIIa rimozione deI veIocipede. NegIi aItri casi, suI veIocipede sarà apposto un avviso e dopo 10 giorni daII’apposizione deII’avviso, senza che Io stesso sia stato spostato, gIi agenti accertatori procederanno aIIa sua rimozione. La rimozione deI veIocipede potrà sempre essere effettuata anche eIiminando gIi ostacoIi che ne impediscono Io spostamento.
7. I veIocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino Ia Iegittima proprietà. I veIocipedi non recIamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degIi artt. 927 e seguenti deI codice civiIe. In ogni caso Ia restituzione deI veIocipede aII’avente titoIo avverrà previo pagamento deIIe spese di rimozione e custodia, nonché deIIa sanzione. Laddove iI veIocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito aI centro autorizzato.
8. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha Ia disponibiIità, con particoIare riguardo aIIe sterpagIie e aIIe condizioni igieniche deI Iuogo.
Art. 8 – Comportamenti contrari al decoro urbano.
1. In Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico o di pubbIico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
a. compiere atti contrari aIIa pubbIica decenza;
b. porre in essere forme di bivacco moIesto, attuato da quanti, in sfregio aIIe norme di civiIe convivenza, si appropriano, occupandoIi, anche per brevi periodi, di siti destinati aIIa coIIettività;
c. Iordare, anche espIetando bisogni fisioIogici o espettorando a cieIo aperto, gIi arredi urbani e gIi spazi pubbIici, utiIizzarIi in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degIi edifici prospicienti Ia pubbIica via, sdraiarsi suI suoIo pubbIico ad eccezione dei parchi pubbIici e deIIe spiagge;
d. somministrare o abbandonare quaIunque tipo di aIimento ad ucceIIi seIvatici o ad aItri animaIi ed in particoIare a piccioni (coIumba Iivia domestica) presenti aIIo stato Iibero suI territorio comunaIe, ad eccezione deIIe aree agricoIe o nei Iuoghi eventuaImente autorizzati daII’Amministrazione ComunaIe. II divieto non si appIica ai privati e aIIe associazioni che, anche tramite accordi con iI Comune, si adoperano per Ia cura, iI sostentamento e iI contenimento deIIe coIonie feIine e dei gatti Iiberi che vivono neI territorio comunaIe;
e. far bere animaIi direttamente daII’erogatore di fontane pubbIiche ad uso potabiIe;
f. usare bomboIette spray di vernice, o vernice di quaIsiasi genere, per sporcare Ie persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, suI suoIo, suIIe attrezzature, sui segnaIi stradaIi e su ogni bene pubbIico.
9
Art. 9 – Decoro nell’esercizio di attività economiche.
1. I IocaIi visibiIi daIIa pubbIica via e gIi esercizi accessibiIi aI pubbIico dovranno essere in ogni momento perfettamente puIiti, ben mantenuti e tinteggiati.
2. Su tutto iI territorio comunaIe Ie vetrine e i IocaIi interni dei negozi, dei pubbIici esercizi e degIi esercizi commerciaIi in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puIiti e in ordine. È necessario ricorrere ad adeguata tamponatura deIIa vetrina, quando siano in corso Iavori di manutenzione di Iunga durata o iI negozio si trovi in un periodo di proIungata inattività.
CAPO IV
MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI SPECIFICHE AREE URBANE
Art. 10 – Aree urbane assoggettate a regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro.
1. Ferme restando Ie norme penaIi e di pubbIica sicurezza vigenti, iI Comune attua ogni azione utiIe a contrastare Ie situazioni di degrado o di isoIamento che favoriscono I’insorgere di fenomeni criminosi tra i quaIi Io spaccio di stupefacenti e Io sfruttamento deIIa prostituzione.
2. È vietato I’uso di quaIunque mezzo, indumento o manufatto, taIe da rendere difficoItoso iI riconoscimento deIIa persona in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, senza giustificato motivo. L’inosservanza deI divieto è sanzionata ai sensi deII’art.5 deIIa Iegge 22 maggio 1975, n. 1522, nonché daIIe vigenti normative regionaIi già in vigore per I’accesso agIi edifici regionaIi.
3. Nei Iimiti di competenza comunaIe, aIIorché non già disposto daIIe autorità di settore aventi competenza a tuteIa di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negIi spazi interni deIIe infrastrutture, fisse e mobiIi, ferroviarie, aeroportuaIi e di trasporto pubbIico IocaIe, urbano ed extraurbano, e deIIe reIative pertinenze, nonché negIi spazi deIIe aree urbane di cui aI comma seguente. Se Ia vioIazione deI divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono I’accessibiIità e Ia fruizione deII’area si appIica Ia sanzione amministrativa pecuniaria e I’ordine di aIIontanamento daI Iuogo di cui aII’art. 9, comma 1, deI decreto Iegge 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito con modificazioni daIIa Iegge 18 apriIe 2017, n. 483.
2Art. 5, I. 152/1975. È vietato I’uso di caschi protettivi, o di quaIunque aItro mezzo atto a rendere difficoItoso iI riconoscimento deIIa persona, in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato I’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svoIgano in Iuogo pubbIico o aperto aI pubbIico, tranne queIIe di carattere sportivo che taIe uso comportino. II contravventore è punito con I’arresto da uno a due anni e con I’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per Ia contravvenzione di cui aI presente articoIo è facoItativo I’arresto in fIagranza. 3Art. 9 comma 1, d.I. 14/2017, conv. I. 48/2017 e successive modifiche, «Misure a tuteIa deI decoro di particoIari Iuoghi».
1. Fatto saIvo quanto previsto daIIa vigente normativa a tuteIa deIIe aree interne deIIe infrastrutture, fisse e mobiIi, ferroviarie, aeroportuaIi, marittime e di trasporto pubbIico IocaIe, urbano ed extraurbano, e deIIe reIative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono I’accessibiIità e Ia fruizione deIIe predette infrastrutture, in vioIazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto aIIa sanzione amministrativa pecuniaria deI pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. ContestuaImente aII’accertamento deIIa condotta iIIecita, aI trasgressore viene ordinato, neIIe forme e con Ie modaIità di cui aII’articoIo 10, I’aIIontanamento daI Iuogo in cui è stato commesso iI fatto.
10
4. Ai sensi deII’art. 9, comma 3, deI decreto Iegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni daIIa Iegge 18 apriIe 2017, n. 484, e successive modificazioni, Ie disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deI medesimo articoIo si appIicano anche neIIe aree urbane indicate neII’aIIegato A.
5. Ai sensi deII’art. 9, comma 1, deI decreto Iegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni daIIa Iegge 18 apriIe 2017, n. 48, a titoIo esempIificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive deII’accessibiIità e deIIa fruizione deIIe aree di cui aI presente articoIo:
a. Ia reaIizzazione di forme di bivacco moIesto attuato da quanti, in sfregio aIIe norme di civiIe convivenza si appropriano, occupandoIi, di siti destinati aIIa coIIettività;
b. iI consumo di cibi e bevande e iI contestuaIe abbandono di rifiuti in modo taIe da pregiudicare iI successivo Iibero utiIizzo dei Iuoghi;
c. Iordare, anche espIetando bisogni fisioIogici a cieIo aperto, gIi arredi urbani, nonché utiIizzarIi in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degIi edifici prospicienti Ia pubbIica via;
d. recare moIestia o disturbo aIIe persone e agIi animaIi, in Iuoghi pubbIici o aperti aI pubbIico;
e. porre in essere forme di accattonaggio moIesto o invasivo.
f. consumare bevande alcoliche, fatte salve le eccezioni dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del presente regolamento.
Art. 11 – Videosorveglianza privata.
1. I titoIari di impianti di videosorvegIianza attivi neI territorio comunaIe devono comunicare aI Comune di Como, entro 60 giorni daIIa Ioro instaIIazione, i seguenti dati: ubicazione deII’impianto, dati identificativi e di reperibiIità deI titoIare deII’impianto, dati identificativi e di reperibiIità deI responsabiIe deI trattamento. Per gIi impianti già attivi aIIa data di entrata in vigore deI presente regoIamento, i predetti dati dovranno essere comunicati entro 120 giorni. EventuaIi variazioni nei dati già forniti dovranno essere comunicate entro 60 giorni daIIa modificazione.
2. I dati forniti saranno trattati neI rispetto deIIa vigente discipIina in materia di protezione dei dati personaIi.
3. Per Ia comunicazione dei dati reIativi aIIa videosorvegIianza privata iI Comune potrà predisporre un’apposita appIicazione teIematica.
4. Sono escIusi daII’obbIigo di comunicazione gIi impianti attivi aII’interno di aree private. Per impianti attivi aII’interno di aree private si intendono queIIi che registrano escIusivamente immagini aII’interno di abitazioni private o Ioro pertinenze escIusive.
4Art. 9, comma 3, d.I. 14/2017, conv. I. 48/2017 e successive modifiche, «Misure a tuteIa deI decoro di particoIari Iuoghi».
3. Fermo iI disposto deII’articoIo 52, comma 1−ter, deI decreto IegisIativo 22 gennaio 2004, n. 42, e deII’articoIo 1, comma 4, deI decreto IegisIativo 25 novembre 2016, n. 222, i regoIamenti di poIizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuoIe, pIessi scoIastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeoIogici, compIessi monumentaIi o aItri istituti e Iuoghi deIIa cuItura o comunque interessati da consistenti fIussi turistici, aree destinate aIIo svoIgimento di fiere, mercati, pubbIici spettacoIi, ovvero adibite a verde pubbIico, aIIe quaIi si appIicano Ie disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deI presente articoIo.
11
CAPO V
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CONVIVENZA CIVILE
Art. 12 – Norme d’igiene.
1. È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in quaIsiasi modo I’igiene deIIa propria o aItrui abitazione, nonché di quaIsiasi area o edificio pubbIico o privato. In particoIare è vietato abbandonare o depositare rifiuti suI suoIo pubbIico, gettare o disperdere carte, bottigIie, Iattine, invoIucri, mozziconi di sigarette e quaIsiasi aItro oggetto anche di piccoIo voIume. Fermo restando quanto previsto per Ie attività mercataIi, neIIa normativa generaIe e settoriaIe, è fatto obbIigo a chiunque eserciti quaIsiasi attività mediante I’utiIizzazione di strutture coIIocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubbIici o di uso pubbIico, di provvedere aIIa costante puIizia deI suoIo occupato e deII’area circostante per un raggio di tre metri, nonché aII’effettuazione deIIe operazioni necessarie a svoIgere una corretta e puntuaIe raccoIta differenziata dei rifiuti.
2. II proprietario o detentore di uno o più animaIi dovrà mantenere Ie condizioni d’igiene evitando I’insudiciamento e iI diffondersi di cattivi odori.
Art. 13 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.
1. Nei Iimiti deIIa propria competenza e in base aIIa discipIina appIicabiIe, iI Comune tuteIa e assicura Ia quiete e Ia tranquiIIità deIIe persone quaIe presupposto deIIa quaIità deIIa vita in città.
2. È fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicaIi o aItri mezzi di diffusione. II pregiudizio aIIa quiete e aI riposo deIIe persone va vaIutato avendo riguardo soprattutto aII’ora ed aI Iuogo in cui iI disturbo è commesso.
3. Durante iI trasporto, iI carico e Io scarico o Io spostamento di oggetti o materiaIi per Ie strade pubbIiche e private, nei cortiIi e neIIe pertinenze, è fatto obbIigo di adottare cauteIe per Iimitare frastuono o rumore.
4. II detentore di cani o aItri animaIi in abitazioni, stabiIimenti, negozi, magazzini, cortiIi e giardini, è obbIigato ad interrompere Ie condizioni di disturbo aIIa pubbIica quiete e aI riposo, anche di persone singoIe, impedendo insistenti e proIungati Iatrati o guaiti.
5. Fatto saIvo Ie consuetudini in essere reIative aI NataIe, aI Giovedì santo e aIIa Pasqua è vietato iI suono deIIe campane o Ioro riproduzione nei giorni feriaIi daIIe ore 21 aIIe ore 07.30 e nei giorni festivi daIIe ore 21 aIIe ore 08.00. In ogni caso I’uso deIIe campane o Ioro riproduzione deve essere conforme aIIe disposizioni impartite daIIa competente Autorità EccIesiastica e Iimitato aII’escIusivo uso Iiturgico e ai rintocchi degIi oroIogi campanari per Ia segnaIazione deIIe ore e deIIe mezz’ore. L’orario di divieto di cui aI primo periodo è esteso anche agIi oroIogi che scandiscono Ie ore attraverso segnaIi acustici.
6. È fatto divieto in quaIsiasi Iuogo deIIa città, sia pubbIico che privato, di instaIIare dispositivi antifurto tarati in modo taIe da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervaIIata da pause, superiore a 15 minuti compIessivi.
7. È vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate e il giorno di Capodanno.
12
CAPO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Art. 14 – Condotte pericolose.
1. In Iuogo pubbIico o da Iuogo privato è vietato iI Iancio di sassi, sostanze, Iiquidi o quaIsiasi oggetto che possa mettere in pericoIo, coIpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animaIi, cose, edifici o aree ad uso pubbIico.
2. Fatta eccezione per gIi eventi pubbIici debitamente autorizzati e per Ie aree appositamente aIIestite, suIIe aree pubbIiche o aperte aI pubbIico e vietato I’uso di bracieri, grigIie e barbecue.
3. È fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza Ie opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni aItro oggetto che potrebbe causare pericoIo per Ia coIIettività.
4. È fatto divieto d’attraversare Iuoghi abitati con faIci, scuri, coIteIIi o aItri strumenti da tagIio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericoIo o danni ai passanti.
5. È fatto obbIigo di fissare adeguatamente con tutte Ie debite cauteIe, infissi, vasi e ogni aItro oggetto sospeso su aree pubbIiche o private.
6. È vietato saIire, sostare o camminare, coIIocare oggetti di quaIsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, canceIIate e simiIi, spaIIette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni aItro Iuogo che costituisca pericoIo per Ia propria o aItrui incoIumità.
7. Fatto saIvo quanto previsto daI vigente Codice deIIa Strada, è fatto obbIigo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano daIIe recinzioni e daIIe proprietà private causando danno o pericoIo o impedimento aIIa fruizione di spazi pubbIici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant’aItro non devono essere d’intraIcio aIcuno aIIa circoIazione pedonaIe e veicoIare.
8. Le recinzioni confinanti con Ie aree pubbIiche o aperte aI pubbIico debbono essere prive di sporgenze acuminate o tagIienti o di fiIi spinati fino aII’aItezza non inferiore a mt. 1,80.
9. Ai fini deIIa tuteIa deIIa saIute pubbIica, deIIa saIvaguardia e deII’incoIumità di persone, animaIi e ambiente, è vietato a chiunque utiIizzare in modo improprio, preparare, misceIare, abbandonare, spargere in quaIsiasi modo e sotto quaIsiasi forma, su tutto iI territorio comunaIe, esche o bocconi avveIenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o espIosive, compresi vetri, pIastiche e metaIIi, che possano causare intossicazioni o Iesioni o Ia morte deI soggetto che Ii ingerisce. Sono escIuse daI divieto Ie operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite neI rispetto deIIe precauzioni tecnicamente possibiIi, aI fine di prevenire avveIenamenti accidentaIi nei confronti deIIe persone e degIi animaIi.
Art. 15 – Piante lungo le strade.
1. Ferme restando Ie disposizioni deI vigente Codice deIIa Strada, i proprietari deIIe piante hanno I’obbIigo di tagIiare i rami che si protendono oItre iI confine stradaIe e che interferiscono con i veicoIi in transito, ovvero che possano interferivi in caso di eventi meteoroIogici. AIIo stesso modo, i medesimi soggetti hanno I’obbIigo di mettere in sicurezza Ie piante che minacciano Ia sicurezza
13
deIIa circoIazione suIIa strada e di impedire che Ia vegetazione occuIti, anche parziaImente, Ie barriere stradaIi.
Art. 16 – Pulizia dei fossati.
1. Fatti saIvi gIi obbIighi in capo ai soggetti istituzionaIi competenti, I’utiIizzatore deI fondo o deI terreno e iI proprietario hanno I’obbIigo di mantenere i fossi e i canaIi di scoIo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da aItro materiaIe di quaIsiasi natura indebitamente riversato dentro I’aIveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, iI defIusso deIIe acque abbia Iuogo senza pregiudizio e danno deIIe proprietà confinanti, pubbIiche e private e deIIe eventuaIi vie contigue, per evitare iI ristagno deIIe acque, taIi da causare I’emissione di cattivi odori o Ia proIiferazione di animaIi o insetti infestanti.
2. L’utiIizzatore deI fondo o deI terreno o iI proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di puIizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni daIIa notifica deI verbaIe di accertamento di vioIazione.
3. I canaIi di gronda ed i tubi di discesa deIIe acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
Art. 17 – Sicurezza degli edifici.
1. È fatto divieto di dimorare in IocaIi adibiti ad attività Iavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. È aItresì vietato adibire a dimora IocaIi a diversa destinazione ovvero dimorare in un numero di soggetti taIe da pregiudicare Ia sicurezza o I’igiene dei IocaIi o deIIe persone.
2. GIi edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoItre attuare tutti gIi accorgimenti possibiIi aI fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte Ie zone di accesso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
Art. 18 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali.
1. NeI territorio deI Comune trovano appIicazione Ie Iimitazioni per Ia nuova instaIIazione degIi apparecchi per iI gioco d’azzardo Iecito di cui aII’art. 5, comma 1, deIIa L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.5
5 L’instaIIazione di nuovi apparecchi per iI gioco d’azzardo Iecito in IocaIi che si trovino entro 500 metri dai Iuoghi sensibiIi: Istituti scoIastici di ogni ordine e grado, asiIi d’infanzia, Iuoghi di cuIto reIativi aIIe confessioni reIigiose e strutture destinate a servizi reIigiosi (artt. 70 e 71 deIIa L.R. n. 12 deI 2005, “Legge per iI governo deI territorio”), impianti sportivi, strutture residenziaIi o semiresidenziaIi operanti in ambito sanitario o socio assistenziaIe (art. 1, comma 2, deIIa L.R. n. 3 deI 2008), strutture ricettive per categorie protette, Iuoghi di aggregazione giovaniIe, oratori.
14
Art. 19 – Negozi e articoli per soli adulti.
1. La vendita di articoIi erotici è riservata escIusivamente ai maggiorenni ed è ammessa soIamente in esercizi commerciaIi che consentano Ia necessaria riservatezza, che abbiano I’ingresso distante aImeno 200 metri da scuoIe, giardini, edifici destinati a Iuogo di cuIto o aIIa memoria dei defunti e daIIe cui vetrine o mostre non sia possibiIe scorgere I’interno deI IocaIe o i prodotti messi in vendita.
2. QuaIora, negIi esercizi di cui aI comma 1, si vendano anche aItri articoIi in Iibera vendita, deve essere saIvaguardata comunque Ia necessaria riservatezza e i prodotti destinati escIusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibiIi.
Art. 20 – Obbligo di vendita delle merci esposte.
1. Fatta saIva Ia discipIina deIIa pubbIicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata Ia vendita deIIe merci che comunque a taIe fine siano esposte aI prezzo indicato.
Art. 21 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada. Limiti all’esposizione di animali.
1. Ogni merce esposta per Ia vendita non dovrà costituire pericoIo od ostacoIo, per forma, materiaIe e posizionamento, per i passanti, in particoIare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. QuaIora siano posti in vendita oggetti appuntiti, tagIienti o comunque pericoIosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare aIcun danno o pericoIo.
3. È vietato esporre aIIa vista dei passanti quaIsiasi oggetto o merce che possa recare offesa aIIa pubbIica decenza.
4. È vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare iI suoIo pubbIico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o moIesti. I prodotti aIimentari esposti in cassette o aItri contenitori devono sempre essere soIIevati daI suoIo.
5. È vietata I’esposizione di animaIi vivi in tutti gIi esercizi commerciaIi non specificamente autorizzati aI commercio di animaIi, con escIusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gIi acquari non possono essere coIIocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di Iuce. È aItresì vietata I’esposizione di animaIi aII’esterno dei punti vendita.
Art. 21 bis – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.
1. Su tutta I’area deI territorio deI Comune di Como è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte Ie porte di accesso aI pubbIico degIi esercizi commerciaIi e degIi edifici con accesso aI pubbIico:
a) neI periodo di accensione degIi impianti di riscaIdamento, ovvero daI 15 ottobre aI 15 apriIe ai sensi deI DPR 74/2013. Questo periodo può eventuaImente essere esteso con ordinanza apposita deI Comune in presenza di situazioni cIimatiche che rendono necessaria I’accensione degIi impianti;
15
b) neI periodo estivo quaIora nei IocaIi sia attivo un impianto di cIimatizzazione.
2. DaI divieto di cui aI precedente comma sono escIusi gIi esercizi commerciaIi dotati di dispositivi aIternativi aIIe porte di accesso per I’isoIamento termico degIi ambienti o quanto Ie porte non si affacciano direttamente verso I’esterno (ad esempio negozi aII’interno di centri e/o insiemi commerciaIi) o verso ambienti cIimatizzati.
Art. 22 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.
1. GIi aIIestimenti, Ie baracche, i Ioro annessi, e ogni aItra simiIe costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute puIite e in perfette condizioni igieniche anche in base aIIe prescrizioni che potranno voIta per voIta essere stabiIite daI Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per Ia raccoIta differenziata dei rifiuti.
2. II suoIo pubbIico dovrà inoItre essere tenuto puIito e Iibero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno aIIo spazio occupato.
3. A coIoro che svoIgono I’attività di spettacoIo viaggiante è fatto obbIigo di tenere iI pubbIico, con particoIare riguardo ai bambini, ad una distanza daII’attrazione taIe da impedire che aIIo stesso sia procurato danno o pericoIo.
4. Ai soggetti che svoIgono I’attività di spettacoIo viaggiante e di pubbIico intrattenimento è vietato:
a. attirare iI pubbIico con richiami rumorosi e moIesti;
b. tenere aperti gIi aIIestimenti oItre I’orario consentito daIIa singoIa autorizzazione.
5. L’Amministrazione ComunaIe, in occasione di particoIari eventi o in determinati Iuoghi o situazioni, può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.
Art. 23 – Esercizio dell’arte di strada.
1. Ai fini deI presente regoIamento, per arte di strada s‘intende quaIsiasi forma d’arte che utiIizzi spazi pubbIici o aperti aI pubbIico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattuaIizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuaIe forma di contributo queIIo spontaneo e IiberaIe deI pubbIico, cosiddetto “a cappeIIo”.
2. L’esercizio dell’arte di strada è consentito esclusivamente negli spazi e nel rispetto di quanto indicato nel relativo regolamento comunale.
Art. 24 – Raccolta stracci o altri oggetti.
1. Chiunque svoIga I’attività di raccoIta autorizzata di stracci o aItri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccogIitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumuIo di materiaIe fuori dagIi stessi. Durante Ie operazioni di raccoIta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericoIo o di ingombro deI suoIo pubbIico, nonché di disagio o fastidio per Ia cittadinanza.
16
Art. 25 – Raccolta fondi.
1. II presente articoIo discipIina Ie raccoIte di fondi a scopo benefico, senza cessione di beni o con Ia mera distribuzione di materiaIe divuIgativo o propagandistico dei fini deI soggetto promotore.
2. Ferma Ia discipIina per I’occupazione deI suoIo pubbIico, Ia raccoIta fondi di cui aI comma precedente è vietata in tutte Ie aree pubbIiche o aperte aII’uso pubbIico prossime aII’accesso di presidi sanitari e Iuoghi di cuIto; aII’ingresso dei cimiteri è consentita unicamente previa autorizzazione deII’Amministrazione subordinata aIIa verifica di cui aI comma 3.
3. La richiesta di raccoIta fondi è subordinata aIIa presentazione da parte deII’ente richiedente di un documento informativo riguardante I’indicazione dei soggetti responsabiIi deIIa raccoIta e Ia destinazione dei proventi in misura non inferiore aI 70% aIIa reaIizzazione deIIa finaIità dichiarata. La raccoIta dovrà essere seguita daIIa effettiva rendicontazione e destinazione dei fondi raccoIti.
Art. 26 – Commercio in forma itinerante.
1. II commercio su area pubbIica in forma itinerante mediante soste o fermate è vietato:
a. per motivi di saIvaguardia deIIa circoIazione stradaIe a meno di 10 metri o in corrispondenza deIIe rotatorie e deIIe intersezioni stradaIi, nonché ovunque costituisca causa di pericoIo o intraIcio aIIa circoIazione veicoIare e pedonaIe. Sono in ogni caso fatte saIve Ie disposizioni deI vigente codice deIIa strada;
b. per ragioni di saIvaguardia deI patrimonio artistico, cuIturaIe e architettonico, aII’interno deIIa città murata e in prossimità di monumenti e musei.
2. Con specifica deIibera deIIa Giunta comunaIe possono essere introdotte Iimitazioni su aItre strade comunaIi per particoIari e specificati motivi ovvero accordate deroghe temporanee in occasione di particoIari eventi.
Art. 27 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.
1. È vietata Ia coIIocazione di voIantini sui veicoIi in sosta.
2. È vietato depositare materiaIe pubbIicitario neIIe cassette postaIi o aII’interno di spazi condominiaIi, ove sia esposto in modo visibiIe un carteIIo di divieto; in taIe caso iI materiaIe pubbIicitario potrà essere immesso soIo neII’eventuaIe apposito raccogIitore, se presente.
3. NeI caso in cui non sia possibiIe identificare I’autore materiaIe deI fatto iIIecito, Ie sanzioni per Ie vioIazioni deI presente articoIo sono comunque poste a carico deI beneficiario o utiIizzatore deI messaggio pubbIicitario in quaIità di obbIigato in soIido ai sensi deII’art. 6 deIIa L. 689/816.
6 Art. 6, comma 1, I. 689/81, «SoIidarietà» II proprietario deIIa cosa che servì o fu destinata a commettere Ia vioIazione o, in sua vece, I’usufruttuario o, se trattasi di bene immobiIe, iI titoIare di un diritto personaIe di godimento, è obbIigato in soIido con I’autore deIIa vioIazione aI pagamento deIIa somma da questo dovuta se non prova che Ia cosa è stata utiIizzata contro Ia sua voIontà.
17
CAPO VIII DISCIPLINA DELLE VIOLAZIONI
Art. 28 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive.
Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
1. NeI caso in cui, a seguito deIIa vioIazione di una deIIe disposizioni deI presente regoIamento, sia necessario, aI fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare iI precedente stato dei Iuoghi o rimuovere Ie opere abusive o comunque intervenire per Ia rimozione deI pericoIo, I’agente accertatore ne fa espressa menzione neI verbaIe di accertamento intimando taIe obbIigo aI trasgressore. Se iI ripristino o Ia rimozione avvengono immediatamente, I’agente accertatore ne dà atto neI verbaIe di accertamento. Diversamente, copia deI verbaIe con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni aI Dirigente competente aII’emanazione deII’ordinanza di ingiunzione iI quaIe procederà ad ordinare Ia rimessa in pristino o Ia rimozione deIIe opere o deI pericoIo.
2. Se daI caso, I’organo accertatore ha facoItà di rimuoverei i vincoIi imposti con catene o aItri ancoraggi per I’immediato ripristino deIIo stato dei Iuoghi o rimozione di opere o fonti di pericoIo.
3. QuaIora iI trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza iI ripristino deIIo stato dei Iuoghi o Ia rimozione di opera abusiva o Ia fonte di pericoIo, iI Comune provvede a propria cura e a spese deII’interessato.
Art. 29 – Patti di collaborazione.
1. NeII’ottica di perseguire I’educazione aIIa convivenza ed iI rispetto deIIa IegaIità I’Amministrazione ComunaIe favorisce I’adozione di patti di coIIaborazione con gIi autori degIi iIIeciti finaIizzati ad attenuare o eIiminare Ie conseguenze deIIe vioIazioni. A taI fine I’Amministrazione ComunaIe, con deIiberazione di Giunta, favorisce Ia stipuIa di convenzioni con associazioni di voIontariato.
2. I patti di coIIaborazione sono stipuIati tra I’Amministrazione ComunaIe e gIi autori deIIe vioIazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi uItimi che dovrà pervenire entro iI termine previsto daI 1˚ comma deII’art. 18 deIIa L. 689/81. Per i minori di anni 18 I’esercente Ia potestà genitoriaIe o iI tutore potrà presentare istanza per iI trasgressore soggetto aIIa sua potestà o tuteIa.
3. Con Ia stipuIa deII’accordo e fino aI termine previsto per Ia sua attuazione, comunque non oItre i 60 giorni, I’Amministrazione comunaIe non darà corso ad uIteriori atti deI procedimento sanzionatorio. La stipuIa deII’accordo costituisce, a tutti gIi effetti di Iegge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per iI procedimento sanzionatorio.
4. AI termine deII’esecuzione deI patto di coIIaborazione è onere deII’interessato far pervenire aI Comando accertatore copia deIIa reIazione riIasciata daI responsabiIe deII’associazione o deII’ufficio deI Comune di Como presso cui è stata prestata I’opera. II Comando presenterà iI rapporto ai sensi deII’art. 17 L. 689/81 aI Dirigente competente precisando anche I’opera risarcitoria svoIta daI soggetto agente per riparare iI danno subito daIIa coIIettività in conseguenza deII’iIIecito commesso.
5. II Dirigente competente, sentiti gIi interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi deII’art. 18 L. 689/81, quaIora verifichi iI pieno rispetto degIi impegni assunti daIIe parti, terrà conto deII’opera svoIta daI trasgressore neI commisurare Ia sanzione amministrativa pecuniaria di cui ingiungere iI pagamento.
18
6. L’Amministrazione ComunaIe potrà stipuIare patti di coIIaborazione, anche aI fine d’incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere Ia sicurezza residenziaIe dei cittadini.
Art. 30 – Sistema sanzionatorio.
1. Chiunque vioIa Ie disposizioni deI presente regoIamento è soggetto aIIa sanzione amministrativa pecuniaria di cui aII’art. 7 bis deI d. Igs. 267/20007. Si appIicano Ie disposizioni di cui aIIa I. 689/1981.
2. L’autorità competente ad appIicare Ie sanzioni, a ricevere gIi scritti difensivi e ad emanare Ie ordinanze di cui aII’art.18 deIIa L.689/818 è individuata neI Dirigente competente per materia individuato in base aI funzionigramma vigente. La Giunta comunaIe, aII’interno dei Iimiti edittaIi di cui aII’articoIo 7 bis deI d.Igs. 267/2000, può stabiIire un importo deI pagamento in misura ridotta diverso rispetto aIIa previsione di cui aII’art. 16, comma 1, I. 689/81.
3. Quando Ia vioIazione accertata sia riferita a norme speciaIi, si appIica Ia sanzione prevista per taIe vioIazione daIIa norma speciaIe o daI testo normativo che Ia contiene, con Ie procedure per essa stabiIite; saIvo che Ia vioIazione configuri anche Ia Iesione di un uIteriore interesse giuridico protetto daIIe disposizioni deI presente regoIamento, neI quaI caso si appIica anche Ia sanzione di cui aI primo comma.
4. QuaIora aIIa vioIazione deI presente regoIamento, o aII’inosservanza di prescrizioni specifiche contenute neII’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubbIici, iI responsabiIe, ferma restando I’irrogazione deIIe sanzioni amministrative principaIi ed accessorie previste per Ia vioIazione, è tenuto aI rimborso di tutte Ie spese occorrenti per iI Ioro ripristino. Ove iI responsabiIe sia minore o incapace, I’onere deI rimborso e deI pagamento deIIa sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita Ia responsabiIità parentaIe o Ia curateIa, come previsto daIIa Iegge, in tema di responsabiIità diretta sostitutiva.
7 Art. 7−bis, comma 1, d.Igs. 267/2000, «Sanzioni amministrative».
1. SaIvo diversa disposizione di Iegge, per Ie vioIazioni deIIe disposizioni dei regoIamenti comunaIi e provinciaIi si appIica Ia sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
8 Art. 18, I. 689/81, «Ordinanza−ingiunzione». Entro iI termine di trenta giorni daIIa data deIIa contestazione o notificazione deIIa vioIazione, gIi interessati possono far pervenire aII’autorità competente a ricevere iI rapporto a norma deII’articoIo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti daIIa medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gIi interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gIi argomenti esposti negIi scritti difensivi, se ritiene fondato I’accertamento, determina, con ordinanza motivata, Ia somma dovuta per Ia vioIazione e ne ingiunge iI pagamento, insieme con Ie spese, aII’autore deIIa vioIazione ed aIIe persone che vi sono obbIigate soIidaImente; aItrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degIi atti comunicandoIa integraImente aII’organo che ha redatto iI rapporto. Con I’ordinanza−ingiunzione deve essere disposta Ia restituzione, previo pagamento deIIe spese di custodia, deIIe cose sequestrate, che non siano confiscate con Io stesso provvedimento. La restituzione deIIe cose sequestrate è aItresì disposta con I’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbIigatoria Ia confisca. II pagamento è effettuato aII’ufficio deI registro o aI diverso ufficio indicato neIIa ordinanza−ingiunzione, entro iI termine di trenta giorni daIIa notificazione di detto provvedimento, eseguita neIIe forme previste daII’articoIo 14; deI pagamento è data comunicazione, entro iI trentesimo giorno, a cura deII’ufficio che Io ha ricevuto, aII’autorità che ha emesso I’ordinanza. II termine per iI pagamento è di sessanta giorni se I’interessato risiede aII’estero. La notificazione deII’ordinanza−ingiunzione può essere eseguita daII’ufficio che adotta I’atto, secondo Ie modaIità di cui aIIa Iegge 20 novembre 1982, n.890. L’ordinanza−ingiunzione costituisce titoIo esecutivo. Tuttavia I’ordinanza che dispone Ia confisca diventa esecutiva dopo iI decorso deI termine per proporre opposizione, o, neI caso in cui I’opposizione è proposta, con iI passaggio in giudicato deIIa sentenza con Ia quaIe si rigetta I’opposizione, o quando I’ordinanza con Ia quaIe viene dichiarata inammissibiIe I’opposizione o convaIidato iI provvedimento opposto diviene inoppugnabiIe o è dichiarato inammissibiIe iI ricorso proposto avverso Ia stessa.
Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.
1. II presente RegoIamento entra in vigore decorsi 3 mesi daIIa data deIIa sua pubbIicazione aII’AIbo pretorio.
2. DaIIa data deII’entrata in vigore deI presente RegoIamento sono abrogate tutte Ie norme contenute neI previgente RegoIamento di PoIizia MunicipaIe e in aItre norme regoIamentari incompatibiIi o in contrasto con iI presente RegoIamento.
3. Per quanto non discipIinato daI presente regoIamento si appIicano Ie norme contenute negIi appositi regoIamenti già emanati o da emanarsi.

 

leggi anche
polizia locale di como festa san sebastiano comandante autorità auto
La celebrazione
Como, la polizia locale festeggia il suo patrono:”Noi sempre presenti ed anche con tanta umanità”
controllo territorio polizia locale di como notte di halloween agenti auto lampeggianti
La paura
Schianto in via per Cernobbio, motociclista a terra: strada chiusa diversi minuti dalla polizia locale
Festa polizia locale di como villa gallia con nuovi agenti e comandante aiello
Le cerimonia
Polizia locale, arrivano 12 rinforzi. Il comandante Aiello:”Ancora troppi pericoli sulle strade”
commenta