turismo informato |
What's up
/

Vacanze 2023: tutto quello che c’è da sapere e i diritti dei passeggeri del trasporto aereo

12 gennaio 2023 | 17:10
Share0
Vacanze 2023: tutto quello che c’è da sapere e i diritti dei passeggeri del trasporto aereo

Il 2023 sarà l’anno delle vacanze low cost e last minute: come proteggersi da disservizi e disguidi legati ai voli aerei

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e già iniziano a emergere le prime ricerche di mercato sulle destinazioni più ambite e sulle modalità di viaggio che andranno per la maggiore. Secondo una delle più autorevoli il 2023 sarà l’anno delle vacanze low cost e di quelle last minute. In più gli esperti sottolineano come nel 2022 la crescita del trend dei viaggi legati agli eventi, siano essi sportivi, musicali o culturali. L’unica incognita resta quella dei possibili disservizi per chi decide di spostarsi in aereo. Se infatti il 2022 è stato caratterizzato da molte proteste, scioperi delle compagnie e cancellazioni o ritardi dei voli, anche il nuovo anno si annuncia sulla stessa falsariga. Per questo motivo è importante conoscere i nostri diritti come passeggeri e se e quando abbiamo diritto a un rimborso se il volo viene cancellato improvvisamente.

Che diritti se il volo viene cancellato?

Conoscere i nostri diritti in caso di cancellazione è fondamentale per viaggiare in tutta tranquillità e per evitare le brutte sorprese dell’ultimo minuto. La prima cosa da sapere è che nella maggior parte dei casi abbiamo diritto a risarcimenti o rimborsi per i voli cancellati, come si evince dalle pagine di AirHelp, società che si occupa di tutelare gli interessi delle vittime dei disservizi del trasporto aereo.

E scopriremo tra poche righe le circostanze in cui ci spetta il risarcimento per la cancellazione, a quanto ammonta e come richiederlo.

L’indennizzo non è l’unico diritto che abbiamo. Secondo il regolamento CE 261, che regola la disciplina dei voli UE e la Convenzione di Montreal, che disciplina quelli internazionali, ci spettano anche il diritto all’assistenza (cibi e bevande durante l’attesa in aeroporto, telefonate, spostamenti da e per lo scalo, tariffe agevolate su eventuali voli sostitutivi) e al risarcimento dai danni causati direttamente dal disservizio.

Quando mi spetta il rimborso per la cancellazione del volo?

Entriamo più nello specifico e scopriamo le fattispecie che danno diritto o meno al rimborso per il volo cancellato. Iniziamo dalle seconde.

Non abbiamo diritto a nessuna compensazione se:

  • la compagnia ci comunica con 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza della cancellazione del volo;
  • il preavviso di cancellazione arriva in un tempo compreso tra i 13 e i 7 giorni precedenti alla partenza e la compagnia sostituisce il volo con uno che parte non più di due ore prima dell’altro e arriva con massimo 4 ore di ritardo;
  • il preavviso è inferiore ai 7 giorni e il volo sostitutivo parte non più di 1 ora prima e arriva non più di 2 ore dopo l’altro;
  • se il volo viene cancellato a causa di circostanze eccezionali come problemi di carattere medico o politico, avverse condizioni meteorologiche e restrizioni al traffico aereo.

Negli altri casi abbiamo diritto a un rimborso economico e a un eventuale rimborso del biglietto se non accettiamo un volo sostitutivo proposto dalla compagnia.

A quanto ammontano i risarcimenti?

La qualità dei risarcimenti varia in base alla lunghezza del volo, alla destinazione e al ritardo accumulatodall’eventuale volo sostitutivo. Innanzitutto, è importante precisare che le tutele per i voli internazionali e per quelli negli USA sono decisamente minori rispetto a quelle per i voli comunitari. Per i primi i passeggeri hanno diritto al rimborso soltanto dei danni causati direttamente dal disservizio. Per i secondi la legge non prevede nessun rimborso per la cancellazione ma dà la possibilità di contrattare un eventuale risarcimento direttamente con la compagnia aerea.

Per i voli UE, invece:

  • i voli cancellati inferiori ai 1.500 km danno diritto a una compensazione economica di 250 euro se il volo sostitutivo arriva con meno di due ore di ritardo rispetto all’altro. La stessa cifra ci spetta, insieme al rimborso del biglietto pagato, se non accettiamo la sostituzione;
  • i voli cancellati di lunghezza compresa tra i 1.500 e i 3.500 km danno diritto a un rimborso di 200 euro se il ritardo è inferiore alle 3 ore e di 400 euro se è superiore. Lo stesso importo ci spetta se non accettiamo il nuovo volo;
  • i voli cancellati di lunghezza superiore ai 3.500 km danno diritto a un rimborso di 300 euro con ritardo inferiore alle 4 ore e di 600 euro con ritardo superiore. La cifra massima ci spetta se non accettiamo il volo sostitutivo.

In tutti i casi abbiamo diritto anche al pagamento del pernottamento in hotel in attesa del volo sostitutivo e dei trasporti dall’aeroporto alla struttura e viceversa.

Come chiedere l’indennizzo per il volo cancellato?

Se il nostro caso rientra in uno di quelli sopra elencati possiamo presentare la richiesta di rimborso che la compagnia dovrà saldare entro i 7 giorni successivi. Per inoltrare la pratica avremo bisogno di tutti i documenti che attestano la prenotazione, carta d’imbarco compresa, e le ricevute delle eventuali spese aggiuntive che abbiamo dovuto affrontare. In più, se accettiamo un volo sostitutivo, è sempre buona pratica documentare gli eventuali ritardi che andranno a influire sull’entità dell’indennizzo economico.

Messi insieme i documenti possiamo rivolgerci direttamente allo sportello aeroportuale dell’operatore oppure affidare la pratica a società come Airhelp che si occupano da anni di tutele e rimborsi per le vittime dei disservizi del trasporto aereo.