Economia

Formazione per il RSPP: tutte le informazioni utili da conoscere

Progetto81 è l’azienda da scegliere per i corsi di formazione e aggiornamento RSPP: si tratta di una realtà che è operativa da più di 10 anni in questo ambito

RSPP

Secondo il D. Lgs. n. 81 del 2008 (e in particolare l’articolo 32 di tale decreto), gli addetti e i responsabili ai servizi di prevenzione e protezione – siano essi interni o esterni – devono avere requisiti e capacità professionali coerenti con la natura dei rischi correlati alle attività svolte e presenti sul posto di lavoro. I dipendenti e i consulenti a cui viene conferito l’incarico di RSPP sono tenuti ad avere almeno un diploma di istruzione superiore secondaria; inoltre devono frequentare corsi di formazione ad hoc, con tanto di verifica dell’apprendimento e attestato di frequenza, coerenti con la tipologia dei rischi che si riscontrano sul posto di lavoro.

Corsi di formazione per RSPP: le proposte di Progetto81

Progetto81 è l’azienda da scegliere per i corsi di formazione e aggiornamento RSPP: si tratta di una realtà che è operativa da più di 10 anni in questo ambito, con l’intento di supportare i clienti nello svolgimento delle mansioni previste dalla normativa. Progetto81 fornisce i propri servizi a una vasta gamma di clienti, sia rivestendo gli incarichi di medico competente e RSPP, sia erogando consulenze in materia di igiene alimentare e sicurezza. I corsi di formazione di Progetto81 vengono erogati anche in modalità e-learning, con il supporto di tutor che offrono il proprio supporto nell’indicare il migliore percorso didattico da seguire.

I contenuti dei corsi

I contenuti dei corsi di formazione per RSPP sono indicati negli Accordi Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 e del 14 febbraio del 2006. Sono tre i moduli principali che compongono il corso. Il modulo A, in particolare, consiste nel corso base per lo svolgimento della mansione di RSPP; esso dura 28 ore e può essere erogato anche con video lezioni in modalità e-learning. Tale modulo è propedeutico per gli altri. Si passa, così, al modulo B, che ha una durata di 48 ore ed è comune a tutti i settori produttivi. In questo caso non è permessa l’erogazione in e-learning ma è consentita unicamente quella in presenza. In alcuni casi e per particolari settori, poi, l’incarico di RSPP può essere ricoperto solo se si frequentano moduli di specializzazione oltre al modulo B comune: per esempio il modulo SP1 ha una durata di 12 ore e riguarda i settori della pesca e dell’agricoltura; il modulo SP2 ha una durata di 16 ore e riguarda i settori delle cave e delle costruzioni; il modulo SP3 ha una durata di 12 ore e riguarda i settori della sanità residenziale; il modulo SP4, infine, ha una durata di 16 ore e riguarda i settori chimico e petrolchimico. Si passa, a questo punto, al modulo C, che al pari del modulo B può essere erogato unicamente in presenza; il suo scopo è quello di favorire l’acquisizione di abilità di natura gestionale e di competenze di tipo relazionale.

Dopo i corsi

I lavoratori e i liberi professionisti che frequentano questi corsi sono abilitati a rivestire il ruolo di RSPP non solo nell’azienda per la quale lavorano, ma anche in aziende diverse. In ogni caso, le mansioni di RSPP non possono essere assunte se prima non sono stati portati a termine tutti e tre i moduli formativi, a meno che non siano previsti dei casi specifici di esonero come avviene, per esempio, per il possesso di un particolare titolo di studio.

I corsi di aggiornamento

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 sancisce che i responsabili del servizio di prevenzione e protezione siano tenuti a frequentare un corso di aggiornamento RSPP; esso ha una durata minima di 40 ore e deve essere seguito una volta ogni 5 anni. Eventualmente, si può usufruire anche dell’erogazione in modalità e-learning. La scadenza dei 5 anni inizia a partire da quando il modulo B è stato concluso o da quando è stata conseguita la laurea, ovviamente a patto che si tratti di una delle lauree che rientrano fra le classi di esenzione che la normativa sancisce. Se un RSPP non ha la possibilità o comunque non è in grado di portare a termine l’aggiornamento della formazione nel limite dei 5 anni, non è più abilitato allo svolgimento del ruolo dal momento che perde i requisiti per poterlo fare.

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