MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA
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Nei giorni del 7 e 8 gennaio si applicano tutte le disposizioni valide per le “zone gialle” come previste dal DPCM del 3 dicembre.
Tuttavia, per tutto il periodo dal 7 al 15 gennaio, come disposto dal Decreto legge del 5 gennaio 2021, sarà vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse (previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione.
- Spostamenti
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È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per i quali sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono vietati gli spostamenti verso altre regioni o province autonome diverse (previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione.
- Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
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Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all’Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (vedi allegato).
- Bar, ristoranti, delivery e asporto
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Il 7 e l’8 gennaio riaprono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti.
9-10 GENNAIO – LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE
- Disposizioni generali
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Nei giorni 9 e 10 gennaio si applicano le disposizioni valide per le “zone arancione”. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, ad esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Spostamenti
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Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi liberamente dalle 5.00 alle 22.00 verso comuni posti ad una distanza non superiore a 30 chilometri che non siano capoluoghi di provincia.
Per ulteriori dettagli su visite ad amici e parenti e seconde case leggi le FAQ del Governo.
- Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
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Il 9 e il 10 gennaio 2021 sarà consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.
Chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all’Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (vedi allegato).
- Bar, ristoranti, delivery e asporto
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- Trasporto pubblico locale
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A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
- Spostamenti dall’estero in Italia
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Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.
Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che dal 10 dicembre 2020 tali Paesi passano in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Scuole secondarie di secondo grado
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Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) le lezioni riprendono il 7 gennaio 2021 tramite didattica a distanza.
A partire dall’ 11 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il 50% degli studenti ritornino a svolgere le attività in presenza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado
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Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021.
È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
– utilizzare i laboratori,
– mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. - Università
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Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- Formazione professionale
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L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni.
I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
- Corsi individuali e collettivi
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Fatto salvo quanto disposto dall’art 2, comma 2 dell’Ordinanza regionale n. 649, la nuova Ordinanza regionale n. 670 dispone che i corsi e gli eventuali esami delle scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro, lingue straniere si svolgono a distanza se l’attività corsistica è collettiva.
Se invece l’attività è individuale e non è possibile effettuarla a distanza, per via delle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, è consentito, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa, lo svolgimento in presenza rispettando:
– le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19,
– le disposizioni presenti nelle schede “Formazione professionale” e “Spettacoli dal vivo” riportate all’allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto compatibili,
– le ulteriori misure specifiche disposte dal gestore dell’attività rispetto ai singoli corsi.In ogni caso, nella stessa aula, sala o locale in cui si tengono corsi individuali non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.
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